Il Consiglio dei ministri, riunito ieri sera alle ore 22.50 a Palazzo Chigi, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
ROMA – Il Consiglio dei ministri riunito ieri sera alle ore 22.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato, con la formula ‘salvo intese’, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il testo costituisce un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attivita’ di impresa.
Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, semplificazioni procedimentali e responsabilita’ misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, semplificazioni in materia di attivita’ di impresa, ambiente e green economy.
Ecco cosa prevede il decreto semplificazioni in materia di ‘Contratti pubblici ed edilizia’
Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Le nuove norme prevedono: l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro; una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. È previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi, aumentati a quattro in specifici casi. Il mancato rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilita’ del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.