AGI – L’ergastolo ostativo è “incompatibile” con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena, dettati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, e con il divieto di pene degradanti sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani: è una posizione netta, quella della Corte Costituzionale, a fronte della disciplina che “preclude in modo assoluto”, per chi è condannato all’ergastolo per delitti di mafia e “non abbia utilmente collaborato con la giustizia – osservano i ‘giudici delle leggi’ – la possibilità di accedere al procedimento per chiedere la liberazione condizionale, anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”.
Un anno di tempo al legislatore
La Consulta, però, rileva che l’”accoglimento immediato” delle questioni di legittimità sollevate d