Il Tar dell’Umbria conferma l’abolizione del Massofisioterapista

Ferrante, presidente della Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti: “Chiusura dei corsi di formazione, i pronunciamenti sono efficaci da subito”

ROMA – La Commissione d’Albo Nazionale dei Fisioterapisti “ha accolto con soddisfazione la decisione del TAR dell’Umbria, che conferma l’abrogazione della figura del Massofisioterapista, con la conseguente chiusura dei relativi corsi di formazione, ricordando che tali pronunciamenti sono efficaci da subito”. Lo scrive in una nota Piero Ferrante, presidente della Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti.

“Con le due sentenze pubblicate ieri- spiega il comunicato- 8 febbraio 2021 (nn. 47 e 48)” come dichiarato dal consulente legale di A.I FI., Avv. Lamberti, ” il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha affermato che a decorrere dal 1 gennaio 2019 la figura del massofisioterapista è stata definitivamente rimossa dall’ordinamento, a seguito della abrogazione dell’art. 1 della legge 403/1971, ad opera della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 542 della legge n. 145/2018). Per effetto di tale pronuncia, pertanto, i corsi biennali e triennali per massofisioterapisti vedenti avviati dopo la data dell’1 gennaio 2019 non possono più conferire alcuna abilitazione, nè accreditare alcuna figura, potendo eventualmente continuare solo come semplici corsi a valenza culturale”. Nella sentenza del TAR si legge, inoltre, che ‘al fine di porre fine in via definitiva alle problematiche connesse all’indeterminatezza de quadro giuridico normativo relativo a tale figura professionale, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale che lo ha definito operatore di interesse sanitario, si prevede la soppressione di tale figura con l’abrogazione della norma che la disciplina’”.

“Si tratta di un importante risultato per la professione dei Fisioterapisti- riprende Piero Ferrante, presidente della Commissione d’albo nazionale dei Fisioterapisti- I Giudici hanno anche riconosciuto che la decisione non viola i diritti costituzionali alla salute, al lavoro ed all’iniziativa economica privata ‘non risultando in alcun modo specificata l’asserita infungibilità delle funzioni assistenziali rispetto alle restanti figure professionali sanitarie e non incidendo l’abrogazione della figura in esame sui massofisioterapisti già in attività e sulla libertà di iniziativa economica privata‘. Viene così confermato anche che le mansioni del massofisioterapista sono già comprese e assorbite dalle attività del fisioterapista e che non vi sono bisogni di salute in ambito riabilitativo che non siano già soddisfatti da quest’ultimo.

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