PALERMO – Il tribunale di Roma ha sospeso il provvedimento con cui Consip, la centrale per gli acquisti della pubblica amministrazione, il 28 maggio aveva dichiarato formalmente la risoluzione della convenzione con il gruppo Manital, attivo nel settore dei servizi di facility management. La convenzione, firmata nel dicembre 2012 a seguito dalla gara ‘Facility management 3’, riguarda l’affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio utilizzati dale pubbliche amministrazioni. A ricorrere contro la decisione di Consip erano stati i tre commissari del gruppo Manital: Antonio Casilli, Antonio Zecca e Francesco Schiavone Panni. Il giudice ha accolto il ricorso d’urgenza avanzato dai tre commissari nominati nel febbraio 2020 e incaricati dal ministero dello Sviluppo economico di risanare il gruppo e di assicurare la continuità aziendale. Il Tribunale, richiamando alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione in tema di amministrazione straordinaria, sottolinea la natura “recuperatoria e comunque conservativa” dell’amministrazione straordinaria: un obiettivo che deve essere attuato “attraverso la continuazione dell’attività di impresa”. In quest’ottica la continuazione dell’esercizio di impresa è tutelata e così, secondo il Tribunale, esisterebbe il ‘fumus boni iuris’, cioè la ‘parvenza di buon diritto’, da parte dei commissari “in riferimento al lamentato illegittimo esercizio dell’azione risolutiva da parte di Consip”. L’azione da parte della centrale per gli acquisti avrebbe quindi compromesso le finalità di risanamento dell’azienda, interrompendo la continuità aziendale in nome della quale i contratti proseguono ‘ope legis’, ovvero ‘per forza di legge’.